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LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

(riferimento art. 15 L.R.P. 46/95 e s.m.i.)

 

COS’ È LA VOLTURA
La voltura è il cambio di intestazione della convenzione di locazione in caso di:
• assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, a persona diversa dall’assegnatario in caso di separazione o scioglimento del matrimonio;
• cessazione della convivenza more uxorio, a favore del convivente al quale sono affidati i figli;
• trasferimento del precedente assegnatario

CHI PUÒ RICHIEDERE LA VOLTURA
Hanno la possibilità di richiedere la voltura (nell’ordine indicato):
• il coniuge dell’assegnatario;
• i figli dell’assegnatario ( legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati);
• il convivente more uxorio;
• ascendenti;
• discendenti;
• collaterali;
• affini;
• sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità se la convivenza stabile è stata autorizzata da ATC. La stabilità della convivenza si mantiene se l’interruzione è dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio.

REQUISITI NECESSARI
E’ necessario avere i seguenti requisiti:
1. la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se soggiorna legalmente in Italia e se ha un regolare lavoro da almeno tre anni;
2. la residenza anagrafica nell’alloggio;
3. non essere proprietari, usufruttuari od avere in uso uno o più immobili, in ogni località, che non superi il limite previsto dalla legge (3,5 volte la tariffa della categoria A2 classe 1 del comune in cui è ubicato l’immobile di proprietà);
4. non avere in precedenza ottenuto assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o non avere avuto precedentemente finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
5. non avere ceduto ad altri l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in locazione semplice;
6. la convenzione di locazione deve durare da almeno cinque anni;
7. la convivenza con l’assegnatario che si trasferisce deve durare ininterrottamente da almeno tre anni;
8. il reddito non deve superare i limiti previsti dalla Regione Piemonte:
• € 40.090,40 per i redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione;
• € 24.054,24 per i redditi derivanti da lavoro autonomo.
I limiti di reddito indicati sono sulla base di un nucleo familiare composto da due persone.

DOVE REPERIRE IL MODULO
• allo Sportello Unico ATC;
• all’Ufficio Urp ATC;
• scaricando il modulo dal sito internet A.T.C.: www.atc.torino.it

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo per la domanda può essere:
• spedito ad ATC –c.so Dante n. 14 - 10134 TORINO;
• consegnato allo Sportello Unico presso il Salone del pubblico ATC– C.so Dante n. 14

DOCUMENTI NECESSARI
• Documento d’identità del richiedente;
• Marca da bollo da € 14,62.
• In caso di separazione o scioglimento del matrimonio bisogna portare la sentenza definitiva di separazione omologata dal Tribunale.
• In caso di trasferimento del titolare è necessario l’atto di rinuncia all’assegnazione da parte dell’assegnatario e la sua carta d’identità.
Tutti i dati richiesti possono essere autocertificati, (D.P.R n.445 del 28/12/2000).
Chi ritiene di aver necessità di un aiuto nella compilazione del modulo può richiederlo allo Sportello Unico e allo Sportello Urp.
Per la definizione della pratica è necessario conoscere i redditi lordi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Questi dati sono reperibili nella busta paga oppure nel modello “CUD” oppure nella dichiarazione dei redditi.

 

IL SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
(riferimento art. 15 L.R.P. 46/95 e s.m.i.)

COS’ È IL SUBENTRO
Il subentro è il cambio di intestazione del contratto di locazione quando muore l’assegnatario.

CHI PUÒ SUBENTRARE ALL’ASSEGNATARIO
Hanno la possibilità di subentrare nella convenzione (nell’ordine indicato):
• il coniuge dell’assegnatario;
• i figli dell’assegnatario (legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati);
• il convivente more uxorio;
• ascendenti;
• discendenti;
• collaterali;
• affini;
• sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità solo se la convivenza è stata autorizzata da ATC. La stabilità della convivenza si mantiene se l’interruzione è dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio.

REQUISITI NECESSARI
E’ necessario avere i seguenti requisiti:
1. La cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se soggiorna legalmente in Italia e se ha un regolare lavoro da almeno tre anni;
2. La residenza anagrafica nell’alloggio;
3. Non essere proprietari, usufruttuari od avere in uso uno o più immobili, in ogni località, che non superi il limite previsto dalla legge (3,5 volte la tariffa della categoria A2 classe 1 del comune in cui è ubicato l’immobile di proprietà);
4. Non avere in precedenza ottenuto assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o non avere avuto, precedentemente, finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
5. Non avere ceduto ad altri l’alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in locazione semplice;
6. La convivenza con l’assegnatario deve durare ininterrottamente da almeno due anni precedenti il decesso;
7. Il reddito non deve superare i limiti previsti dalla Regione Piemonte:
• € 40.090,40 per i redditi derivanti da lavoro dipendente o da pensione;
• € 24.054,24 per i redditi derivanti da lavoro autonomo.
I limiti di reddito indicati sono sulla base di un nucleo familiare composto da due persone.

DOVE REPERIRE IL MODULO
• Allo Sportello Unico ATC;
• all’ufficio Urp ATC;
• scaricandolo dal sito internet A.T.C. : www.atc.torino.it

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo per la domanda può essere:
• spedito ad ATC – C.so Dante n. 14 - 10134 TORINO;
• consegnato allo Sportello Unico presso il Salone del pubblico ATC – C.so Dante n. 14.

DOCUMENTI NECESSARI
Documento d’identità del richiedente.
Tutti i dati richiesti possono essere autocertificati, (D.P.R n.445 del 28/12/2000), per cui non è obbligatorio presentare alcun documento.
Chi ritiene di aver necessità di un aiuto nella compilazione del modulo può richiederlo allo Sportello Unico e allo Sportello Urp.
Per la definizione della pratica è necessario conoscere i redditi lordi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Questi dati sono reperibili nella busta paga oppure nel modello “CUD” oppure nella dichiarazione dei redditi.
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